Associazione KORE
Educazione Psicosomatica

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PSICOSOMATICA KORE

 Con l’emanazione  del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n117, il Legislatore ha  predisposto una nuova regolamentazione del Terzo Settore, che di fatto trasforma le ONLUS in Associazioni di Promozione Sociale. Ciò ha reso necessario un cambiamento del nostro Statuto associativo, presentato ed approvato nell’assemblea del 10/10/2020.

Riportiamo di seguito gli articoli con la nuova denominazione (art 1) e quello della definizione degli scopi, finalità e durata (art 2).

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PER LA RICERCA E L’EDUCAZIONE PSICOSOMATICA KORE APS

 

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

 

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l’Associazione “Centro Studi per la Ricerca e l’Educazione Psicosomatica Kore APS ” non riconosciuta, già iscritta nel registro delle Associazioni di Volontariato Sezione di Grosseto con determinazione n. 3773/2006”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Follonica (Grosseto) e con durata illimitata.

 

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

 

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale riportate sotto, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati :

 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; 

m) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

o) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

 Intende  avvalersi di attività di orientamento finalizzate alla consapevolezza e alla realizzazione di talenti e vocazioni. Lo svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento, sarà accolta se proposta.