Con l’emanazione del Decreto legislativo 3 luglio 2017,
n117, il Legislatore ha predisposto una nuova regolamentazione del
Terzo Settore, che di fatto trasforma le ONLUS in Associazioni di Promozione
Sociale. Ciò ha reso necessario un cambiamento del nostro Statuto associativo,
presentato ed approvato nell’assemblea del 10/10/2020.
Riportiamo di seguito gli articoli con la nuova denominazione (art 1) e
quello della definizione degli scopi, finalità e durata (art 2).
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PER LA RICERCA E L’EDUCAZIONE
PSICOSOMATICA KORE APS
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del
Terzo settore”) e successive modifiche, l’Associazione “Centro Studi per la
Ricerca e l’Educazione Psicosomatica Kore APS ” non riconosciuta, già iscritta
nel registro delle Associazioni di Volontariato Sezione di Grosseto con
determinazione n. 3773/2006”, da ora in avanti denominata “associazione”,
con sede legale nel Comune di Follonica (Grosseto) e con durata
illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in
favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o
più delle attività di interesse generale riportate sotto, avvalendosi in
modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati
:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e
2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e
interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione
professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento
delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai
sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività
culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo;
l) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi
dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni;
m) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse
sociale, culturale o religioso;
n) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione
del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti
composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo
settore;
o) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014,
n. 125, e successive modificazioni;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato
del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge
6 giugno 2016, n. 106;
Intende avvalersi di attività di orientamento finalizzate alla
consapevolezza e alla realizzazione di talenti e vocazioni. Lo svolgimento di
ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque
collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e
idonea a perseguirne il raggiungimento, sarà accolta se proposta.
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